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SICUREZZA SUL LAVORO

Sicurezza antincendio sul lavoro. Dopo 20 anni la riforma

Sono entrati in vigore in questi giorni tre decreti che hanno sostanzialmente modificato il quadro normativo

"Riceviamo e pubblichiamo"
Ci sono voluti oltre 20 anni, ma da oggi c’è un nuovo riferimento normativo sulla sicurezza antincendio. Quello precedente è stato infatti modificato da tre decreti ministeriali approvati lo scorso anno, che entrano in vigore proprio in questi giorni, ad eccezione della disciplina della qualificazione dei manutentori che è stata prorogata, anche su sollecitazione della Cna, di un anno. Per le imprese cambiano molti aspetti, dalle modalità di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro alla prevenzione e protezione da introdurre a seconda del livello di rischio, fino alla formazione degli addetti antincendio.
Ecco i punti salienti dei tre decreti, entrati in vigore tra la fine di settembre e la fine di ottobre. Decreto sul controllo impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. La novità è che ora il manutentore deve avere una qualifica professionale. Per il resto, il datore di lavoro deve tenere un registro che riporti i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Il registro va aggiornato in maniera costante in modo da essere fornito di tutte le informazioni richieste in caso di controlli. Decreto sui criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Viene introdotto l’aggiornamento della formazione per gli addetti al servizio antincendio, finora non previsto, con cadenza ogni 5 anni.
Nei luoghi di lavoro vanno adottate misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in base ai fattori di rischio incendio nell’impresa. Il datore di lavoro deve munirsi di un piano di emergenza laddove sono occupati almeno dieci lavoratori; nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con oltre 50 persone presenti contemporaneamente; nei luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del presidente della Repubblica de 1° agosto 2011, numero 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi). Negli altri casi il piano di emergenza non è obbligatorio, ma vanno comunque adottate misure da attuare in caso di incendio.
Il datore deve inoltre fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio, sempre in base ai fattori di rischio incendio nell’attività, e designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi. Per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento, va frequentato un corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Decreto sui criteri per individuare misure volte a evitare incendi e a limitarne le conseguenze. La valutazione del rischio incendio deve essere complementare a quella del rischio esplosione, laddove prevista, e rispettare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio la va effettuata seguendo l’allegato I del Dm del 3 settembre 2021, per le altre attività soggette al controllo dei vigili del fuoco il riferimento invece è al Dm del 13 ottobre 2019.
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