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Giovedì, 8 Giugno 2023
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Satana, Goku e Laura Palmer: ecco i nomi vietati dalla legge

Per motivi burocratici, e di buon senso, viene posto un limite alla libertà di scelta dei genitori per i nomi dei piccoli

Chiamarsi Laura va bene ma, presentarsi all’anagrafe per registrare la propria figlia come “Laura Palmer” (il celebre personaggio della serie tv “I Segreti di Twin Peaks”) no. E lo stesso vale se i nomi scelti fossero Doraemon, Ajeje Brazorf, Bender, Pollon, Goku, Vegeta, Satana, Lucifero o Adolf Hitler. A vietarlo, oltre al buon senso, è soprattutto la legge italiana che non ammette la possibilità di attribuire alla propria prole alcuni nomi. Quali?

Le categorie vietate

Per motivi di praticità, è vietato chiamarsi come un altro membro della famiglia. Questo, infatti, potrebbe provocare problemi sul piano burocratico.

Per legge, non è consentito utilizzare nomi inerenti a difetti fisici o psicologici che potrebbero suscitare ilarità. Ad esempio, non si possono usare “Marziano” o “Terremoto” oppure “Malfermo”, in quanto possono essere motivo di grande imbarazzo per il bambino.

Per prevenire casi imbarazzanti, è vietato dare ai propri figli i nomi di certi personaggi della letteratura, come ad esempio Biancaneve o Dracula.

Quanto sarebbe imbarazzante chiamare il proprio figlio, ad esempio, Adolf Hitler? Ebbene, per prevenire situazioni del genere, la legge ha vietato l'uso di nome di alcuni personaggi storici controversi.

Un maschio non può essere chiamato con un nome femminile e, viceversa, una femmina non può essere chiamata con un nome maschile, eccezion fatta per alcuni casi (come, ad esempio, Andrea).

In caso di nome particolarmente originale, viene chiesto ai genitori da dove questo tragga ispirazione.

In passato, non era inusuale per una persona avere molti nomi. Per questioni burocratiche, tuttavia, si è deciso di fissare a tre i nomi possibili che può avere una singola persona.

E se un genitore insiste?

Come previsto dalla legge, l’ufficiale dello stato civile deve avvertire il genitore del divieto. Davanti all’insistenza del genitore l’ufficiale deve riceve la dichiarazione, formare l’atto di nascita e, contestualmente darne notizia al procuratore della Repubblica che può chiederne la modifica in tribunale se lo riterrà opportuno.

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