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Domenica, 28 Aprile 2024
Trasporti

In auto coi bambini: cosa dice il codice della strada

La normativa prevede che siano installata appositi "seggiolini" o supporti utili al trasporto in sicurezza dei piccoli. Ecco tutto quello che c'è da sapere per viaggiare sicuri

La sicurezza in auto prima di tutto. Una regola sempre vera ma che lo diventa ancora di più quando a bordo di un veicolo c'è anche un bambino. A dirlo, ovviamente, non è soltanto il buon senso ma anche il codice della strada che, in merito al trasporto di piccoli in auto prevede delle normative ben precise. Quali? L'articolo 172 del codice della strada è la normativa di riferimento dove tutti i cittadini possono trovare delucidazioni in merito ad ogni singolo aspetto dell'utilizzo dei "seggiolini" e di altri dispositivi utili ad assicurare il bambino o la bambina al sedile. Da ricordare che la norma sopra citata è la stessa che prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti i sedili di un veicolo.

Cosa prevede la norma

Così come riportato anche dalla Polizia di Stato, il codice della strada prevede che tutti i bambini di "statura inferiore a 1,50 metri debbano essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta per bambini che siano adeguati al loro peso e di tipo omologato". Quest'ultimo aspetto viene disciplinato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.5.2014 che, nel recepire le direttive europee, prescrive "che i sistemi di ritenuta per bambini, utilizzati a bordo dei veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, devono essere omologati conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece). I regolamenti Unece attualmente in vigore sono il Regolamento 44 nelle sue versioni R44/03 e R44/04, e il 129 nelle sue versioni R129/1 e R129/2".

Il primo, comprese le successive revisioni, fa riferimento al peso del bambino. Per questa ragione quando si acquistano seggiolini omologati si dovrà basare la scelta in base al peso del bambino, secondo la seguente classificazione in gruppi:

  • Gruppo 0 (fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa);
  • Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;
  • Gruppo 1 (9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa);
  • Gruppo 2 (15-25 kg, da 3 a 6 anni circa);
  • Gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa).

I sistemi di ritenuta non integrali, privi di schienale, (rialzi), omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm. Tuttavia, i modelli di rialzi senza schienale per bambini sotto i 125 cm (già disponibili sul mercato) restano ancora in vendita sino a esaurimento.

Il regolamento Unece 129 fa riferimento all’altezza del bambino, altra prerogativa di cui va tenuto conto quando si acquistano tali dispositivi. I seggiolini omologati i-Size, fanno riferimento al R129/1 e prevedono l’installazione di un sistema di fissaggio internazionale e standardizzato al sedile dell’auto (Isofix) senza l’utilizzo della cintura di sicurezza, che però presuppone una specifica predisposizione dell’automobile.

I due regolamenti si aggiungono l'uno all'altro e indicano le varie opzioni necessarie per scegliere quale tipologia di seggiolino acquistare in base alle caratteristiche di omologazione e alle proprie esigenze.

Trasporto sul sedile anteriore

I bambini per i quali è prescritto l’uso obbligatorio del seggiolino possono essere trasportati anche sul sedile anteriore, rispettando le prescrizioni dei singoli regolamenti per ciò che concerne il posizionamento in senso contrario o uguale a quello di marcia, a eccezione di quelli rientranti nel gruppo 0 che possono essere installati solo sul sedile posteriore. Se rivolti all’indietro, l’airbag frontale deve essere disattivato.

Dispositivi antiabbandono

La cosiddetta legge salva bebè, entrata in vigore a fine 2019, ha modificato l’articolo 172 del codice della strada, introducendo l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini installati su autoveicoli e autocarri di qualsiasi massa. Tali dispositivi si propongono come un promemoria e allarme che dunque da un lato monitora l’eventuale presenza di un bambino dimenticato nella vettura e dall'altro richiama tempestivamente l'attenzione sia in loco con allarmi acustici e visivi sia da remoto inviando notifiche e informazioni per una rapida localizzazione a una serie di contatti.

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